Il bagaglio a mano non si deve pagare. Lo ha stabilito il tribunale civile di Madrid in una causa intentata da una passeggera contro Ryanair.
La compagnia aerea è stata condannata dai giudici spagnoli, che hanno accolto il ricorso di una signora che non avendo acquistato la tariffa priority, quella che consente di portare un trolley di piccole dimensioni in cabina oltre alla borsa, si è vista chiedere il supplemento economico.
In base alle leggi nazionali e alla carta dei diritti del passeggero dell’Unione Europea, i giudici hanno reputato illegittima la politica sui bagagli praticata dalla low cost irlandese ormai da più di un anno.
Ryanair ora dovrà restituire alla passeggera i 20 euro che aveva preteso affinché potesse salire a bordo del velivolo con un bagaglio a mano, ma ha rigettato la richiesta di risarcimento per danni morali. I giudici hanno inoltre stabilito che il trasporto di un bagaglio a mano deve essere consentito e rientrare nel prezzo del biglietto, mentre è corretto che bagagli più grandi vengano addebitati ai passeggeri in quanto comportano costi aggiuntivi per le compagnie aeree, ad esempio quelli per il maggior consumo di carburante del velivolo.
Nella stessa sentenza, infine, il tribunale di Madrid obbliga la compagnia aerea a ritirare la clausola con l’obbligo del pagamento di una tariffa aggiuntiva per il bagaglio a mano perché «limita i diritti riconosciuti per legge ai passeggeri».
E in Italia?
Per il momento siamo lontani da questo trionfo. Delle nuove tariffe stabilite lo scorso novembre ci eravamo occupati con un servizio della nostra Chiara Squaglia.
Il mese scorso il Tar del Lazio ha annullato le sanzioni che l’Antitrust aveva inflitto a febbraio a Ryanair (per 3 milioni di euro) e a Wizz Air (per un milione) proprio per le politiche sui bagagli a mano.
Il Tribunale amministrativo ha innanzitutto sostenuto che «non si individua quale normativa impedisca al consumatore la libera scelta tra pagare un biglietto ‘standard’ di costo leggermente maggiore, per consentirsi la comodità di uscire dall’aeroporto subito dopo lo sbarco al Terminal e non attendere le inevitabili e più complesse operazioni di scarico dei bagagli dalla stiva, e quella di pagare un biglietto di costo minore, adeguandosi ad attendere qualche in minuto in più nei pressi del nastro trasportatore per attendere il secondo bagaglio grande».
Alla luce di tutti gli elementi raccolti, per il Tar «non si riscontra la carenza di diligenza professionale contestata dall’Agcm, in quanto le offerte appaiono chiare nell’indicare fin dal primo contatto con il consumatore le dimensioni del bagaglio a mano consentito», né «si rileva che il consumatore sia stato costretto a complesse operazioni logico-matematiche per individuare il corretto prezzo finale del suo biglietto, risultando pienamente illustrate tutte le (semplici) modalità di calcolo del medesimo in relazione all’imbarco anche di un secondo bagaglio grande al momento stesso della prenotazione, successivamente o al momento dell’imbarco».
Il precedente spagnolo potrebbe però riaprire la questione.